Danno da prodotto difettoso: il danneggiato deve provare il nesso causale tra difetto e danno

Con sentenza n. 13225 del 26 giugno 2015, la sezione III della Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in tema di danno da prodotto difettoso: la responsabilità del produttore, si afferma, ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della sua colpevolezza, tuttavia, essa non prescinde anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto.

Grava, dunque, sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra “prodotto” e danno, bensì tra “difetto” e danno.

Solo a seguito del raggiungimento di tale prova viene a gravare sul produttore la dimostratio della causa liberatoria insita nel fatto che il difetto riscontrato non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione, ovvero che all'epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia.

La sentenza della sezione III della Corte di Cassazione n. 13225 del 26/06/2015 è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo  http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
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