Garanzia per vizi della cosa venduta: da quando decorre il termine per la denuncia?

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, la Cass.Civ., sezione II, con sentenza del  29 ottobre 2015, n.22107, ha ribadito il principio secondo cui , ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, solo per il "vizio apparente", che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il dies a quo" decorre dal giorno del  ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento "scoperta", la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato "certezza" (e non semplice sospetto) che il vizio sussista.


Pertanto, in tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro , l'art. 1511 c.c., facendo decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la merce, ponendosi così in grado di rilevare i difetti eventuali anche se, del caso , con mera indagine a campione.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 22107 del 29.10.2015, sez.II, è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo  http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
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