Pertanto, in tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro , l'art. 1511 c.c., facendo decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la merce, ponendosi così in grado di rilevare i difetti eventuali anche se, del caso , con mera indagine a campione.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22107 del 29.10.2015, sez.II, è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22107 del 29.10.2015, sez.II, è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.