Locazione: senza forma scritta è nulla.

Con sentenza n. 18214 del 17/09/2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta in violazione dell’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, vera la natura di contrasto all’evasione fiscale della norma.

Fa eccezione l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del conduttore, solo da lui denunciabile.

La sentenza n. 18214 del 17/09/2015 delle S.U. della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ .
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