Responsabilità: cosa in custodia

La Corte di Cass., Sez. III, 21.09.2015 n. 18463 ha ribadito il principio secondo cui il caso fortuito, rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., può derivare anche dal fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.

In particolare, nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, al comportamento colposo dell'A.C. che aveva omesso di rimuovere una buca di "notevole dimensione", si  affiancava la responsabilità della danneggiata la quale, benché ipovedente", consapevolmente aveva attraversato la via pur non essendo in grado di avvistare tutti gli eventuali ostacoli presenti sul tragitto", sicché la responsabilità della caduta doveva essere ripartita in maniera paritaria tra le parti , ovvero A.C. e danneggiata.

 La sentenza n. 18463 del 21.09.2015 della sezione III Civile della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
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