Impugnazione: ammissibilità della produzione solo in appello dei documento posti a fondamento della richiesta monitoria


La Corte di Cassazione, con la sentenza , Sez. Unite n.14475 del 10/07/2015, ha affrontato la questione circa il carattere "nuovo" o meno della produzione in appello di documenti che erano stati in origine depositati con il ricorso per ingiunzione, ma non erano stati  in origine depositati nel corso del giudizio di opposizione.

La Corte sul punto, ha  affermato il principio secondo cui l'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della Legge 26 novembre 1990, n.353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) , deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di I grado, devono essere ritenuti ammissibili.

La sentenza n. 14475 del 10/072015 delle Sez. Unite della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ .
Copyright © www.studiospallino.it