Divorzio: niente mantenimento per il figlio maggiorenne fuoricorso all'Università

Per giurisprudenza consolidata il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure che, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.

Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la sezione I della Corte di Cassazione con sentenza n. 1858 del 1 febbraio 2016 ha confermato la revoca dell'assegno di mantenimento disposta dalla Corte d'Appello dopo aver evidenziato come i coniugi avessero dato ai propri figli l'opportunità di frequentare l'Università.

Entrambi fuoricorso, avevano dimostrato di non averne tratto alcun profitto.

Da ciò il venir meno della ratio del mantenimento.

La sentenza n. 1858 del 1 febbraio 2016 della Sezione I della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo  http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
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