Responsabilità civile: della "truffa del bancomat" potrebbe rispondere anche la banca

Con sentenza n. 806 del 19 gennaio 2016 la Sezione I della Corte di Cassazione si è occupata di un caso di sottrazione di scheda bancomat mediante manomissione dello sportello bancario - c.d. ^truffa del bancomat^ - con successivi ampi prelievi dal conto del cliente, valutando i possibili profili di corresponsabilità della banca.

La fattispecie è nota.

Un cittadino si reca allo sportello bancomat della propria banca per effettuare un prelievo, ma questo trattiene la sua carta visualizzando sullo schermo l'avviso "carta illeggibile" e successivamente "sportello fuori servizio". Ingenuamente accetta l'aiuto di passante che così carpisce il pin della carta. Segnala immediatamente l'accaduto al vice direttore della filiale, il quale gli consiglia di tornare il giorno seguente per il recupero della carta. Ma il giorno seguente la carta non si trova e il cittadino scopre che in quello stesso giorno e in quello precedente ignoti avevano effettuato consistenti prelievi dal suo conto corrente. L'evento viene comunicato per iscritto al vice direttore e viene sporta regolare denuncia.

Il cittadino chiede allora alla banca di essere risarcito per il danno subito, ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettano la sua domanda, attribuendogli la negligenza di aver digitato il codice pin sotto gli occhi del truffatore, senza poi tempestivamente attivare il blocco, nonché di aver dato comunicazione solo verbale al vice direttore senza far menzione della presenza di un terzo.

Ricorrendo in Cassazione, il cittadino evidenzia come le pronunce di I e II grado non avessero preso in considerazione le negligenze della banca, e segnatamente:
- una condotta totalmente omissiva, in violazione dell'art. 1176, c. 2, c.c., a fronte della segnalazione immediatamente fatta dal cliente;
- la mancata messa in opera di strumenti idonei a garantire gli impianti da manomissione, dovendo rispondere, in mancanza, dei relativi rischi;
- la mancata attivazione a fronte di prelievi ripetuti e per importi superiori al plafond giornaliero contrattualmente previsto.

La Corte di Cassazione accoglie l'impostazione del ricorrente e censura la sentenza della Corte d'Appello per non aver valutato il comportamento della banca secondo il parametro della diligenza professionale qualificata ex art. 1176, c. 2, c.c.

Poiché lo stesso articolo, tuttavia, non specifica quale sia la misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, è compito del Giudice verificare in concreto quanta diligenza avrebbe dovuto avere la banca sia nell'esercizio dell'obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico, sia nell'attivazione di misure idonee a fronte dell'immediata, seppur verbale, notizia dell'accaduto, nonché di prelievi largamente eccedenti il plafond pattuito.  

Da ciò la cassazione con rinvio della sentenza di II grado.

La sentenza n. 806 del 19 gennaio 2016 della Sezione I della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
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