In particolare, nella sentenza si legge che ciò che rileva, ai fini della distinzione tra gli interventi gravanti a carico dell'usufruttuario e del nudo proprietario, non è la maggiore o minore attualità del danno da riparare, ma l'assenza e la natura dell'opera, e cioè il suo carattere di ordinarietà o straordinarietà, in quanto solo tale caratterizzazione incide sul diritto di cui l'uno o l'altro dei due soggetti sono titolari.
Ne consegue che, dal momento che all'usufruttuario spetta l'uso ed il godimento della cosa, si deve a lui lasciare la responsabilità e l'onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione ed il godimento dell'immobile nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva; di contro, si devono riservare al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione dell'immobile, in quanto le stesse afferiscono alla nuda proprietà.
La sentenza n. 22703/15 della sez. II della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.