Nudo proprietario ed usufruttuario: ripartizione delle spese

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22703/15, sez.II, ha chiarito come devono essere ripartite le spese di manutenzione dell'immobile fra nudo proprietario ed usufruttuario.


In particolare, nella sentenza si legge che ciò che rileva, ai fini della distinzione tra gli interventi gravanti a carico dell'usufruttuario e del nudo proprietario, non è la maggiore o minore attualità del danno da riparare, ma l'assenza e la natura dell'opera, e cioè il suo carattere di ordinarietà o straordinarietà, in quanto solo tale caratterizzazione incide sul diritto di cui l'uno o l'altro dei due soggetti sono titolari.

Ne consegue che, dal momento che all'usufruttuario spetta l'uso ed il godimento della cosa, si deve a lui lasciare la responsabilità e l'onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione ed il godimento dell'immobile nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva; di contro, si devono riservare al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione dell'immobile, in quanto le stesse afferiscono alla nuda proprietà.

La sentenza n. 22703/15 della sez. II della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
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