Se l'alunno cade in palestra, anche esterna alla scuola, la responsabilità è sempre dell'Istituto scolastico

Con sentenza n. 3695 del 25 febbraio 2015 la Sezione III della Corte di Cassazione si è occupata del caso di una minore che, alla fine dell'ora di educazione fisica, tenuta in un centro sportivo esterno all'Istituto scolastico, è scivolata nei spogliatoi a causa del pavimento bagnato riportando danni, anche permanenti, alla bocca.

I genitori avevano chiesto il risarcimento dei danni al Ministero dell'Istruzione, ma il Tribunale aveva rigettato la domanda, rilevando l'assenza di rapporto causale tra l'evento e la condotta del personale scolastico, che non aveva potuto evitare la caduta determinata da accidentalità fortuita.

Il Giudice d'appello aveva confermato la decisione sulla scorta della mancata allegazione da parte dell'appellante della condotta idonea a prevenire o limitare la probabilità del sinistro, diversa da quella concretamente posta in essere dal personale insegnante.

La Corte di Cassazione ritiene illegittimo un tale aggravio dell'onere probatorio a carico del danneggiato.

E' principio consolidato, sostiene infatti la Corte, che in caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

Quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona.

Ne deriva, prosegue la Corte, che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'Istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c, sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

Né assume rilievo, conclude il Collegio, la circostanza che i locali dello spogliatoio non fossero dell'istituto scolastico, ma fossero ubicati in un centro polisportivo gestito da altri enti, sia perché anche il detentore è custode, salvo che provi l'assoluta mancanza di potere di ingerenza o di intervento sul bene che, per anomalia estrinseca, è divenuto dannoso, sia perché la ricorrente aveva posto a fondamento della domanda risarcitoria l'omessa vigilanza anche sui locali adibiti a spogliatoio prima di consentirne l'uso ai discenti.

Scuola e insegnante avrebbero dunque dovuto predisporre gli accorgimenti necessari per evitare l'evento dannoso.

La sentenza n. 3696 del 25 febbraio 2016 della Sezione III della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
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