Efficacia e natura del divieto contenuto nel regolamento condominiale di adibire appartamenti a Bed and Breakfast

La Corte di Cassazione si è interrogata circa l'opponibilità, efficacia e natura del divieto contenuto nel regolamento condominiale di adibire appartamenti a Bed and Breakfast.

In particolare, la Suprema Corte, con sentenza della Sez. Civile II  n. 21024/2016 ha ribadito il concetto secondo cui il regolamento predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto begli appositi registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti anche con riferimento alle clausole che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive. E ciò in quanto si viene a costituire su quest'ultime una servitù reciproca . Principio già enunciato ex pluris in Cass. n3749/99; conforme Cass. n. 14898/13, con riferimento ad un supercondominio).

In sostanza ritiene il Collegio, nel risolvere la questione sottoposta al proprio esame, che, in materia di regolamento condominiale convenzionale, la previsione nella stessa contenuta, che prescrive limiti alle proprietà esclusive, deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche e non delle obligationes propter rem, in quanto incide proprio sull'esercizio del diritto di ciascun condomino .

Ricondotta alla servitù, l'opponibilità ai terzi acquirenti dei limiti alla destinazione delle proprietà esclusive in ambito condominiale va regolata secondo le norme proprie di questa, e, pertanto, avendo cura della trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2 e 2665 c.c, le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale.

La sentenza della Cass. Civile , Sez. II n.21024 del 18/10/2016 è rintracciabile a questo indirizzo:
Copyright © www.studiospallino.it