Se l'alunno cade in palestra, anche esterna alla scuola, la responsabilità è sempre dell'Istituto scolastico

Con sentenza n. 3695 del 25 febbraio 2015 la Sezione III della Corte di Cassazione si è occupata del caso di una minore che, alla fine dell'ora di educazione fisica, tenuta in un centro sportivo esterno all'Istituto scolastico, è scivolata nei spogliatoi a causa del pavimento bagnato riportando danni, anche permanenti, alla bocca.

I genitori avevano chiesto il risarcimento dei danni al Ministero dell'Istruzione, ma il Tribunale aveva rigettato la domanda, rilevando l'assenza di rapporto causale tra l'evento e la condotta del personale scolastico, che non aveva potuto evitare la caduta determinata da accidentalità fortuita.

Il Giudice d'appello aveva confermato la decisione sulla scorta della mancata allegazione da parte dell'appellante della condotta idonea a prevenire o limitare la probabilità del sinistro, diversa da quella concretamente posta in essere dal personale insegnante.

La Corte di Cassazione ritiene illegittimo un tale aggravio dell'onere probatorio a carico del danneggiato.

E' principio consolidato, sostiene infatti la Corte, che in caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

Quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona.

Ne deriva, prosegue la Corte, che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'Istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c, sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

Né assume rilievo, conclude il Collegio, la circostanza che i locali dello spogliatoio non fossero dell'istituto scolastico, ma fossero ubicati in un centro polisportivo gestito da altri enti, sia perché anche il detentore è custode, salvo che provi l'assoluta mancanza di potere di ingerenza o di intervento sul bene che, per anomalia estrinseca, è divenuto dannoso, sia perché la ricorrente aveva posto a fondamento della domanda risarcitoria l'omessa vigilanza anche sui locali adibiti a spogliatoio prima di consentirne l'uso ai discenti.

Scuola e insegnante avrebbero dunque dovuto predisporre gli accorgimenti necessari per evitare l'evento dannoso.

La sentenza n. 3696 del 25 febbraio 2016 della Sezione III della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Nudo proprietario ed usufruttuario: ripartizione delle spese

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22703/15, sez.II, ha chiarito come devono essere ripartite le spese di manutenzione dell'immobile fra nudo proprietario ed usufruttuario.


In particolare, nella sentenza si legge che ciò che rileva, ai fini della distinzione tra gli interventi gravanti a carico dell'usufruttuario e del nudo proprietario, non è la maggiore o minore attualità del danno da riparare, ma l'assenza e la natura dell'opera, e cioè il suo carattere di ordinarietà o straordinarietà, in quanto solo tale caratterizzazione incide sul diritto di cui l'uno o l'altro dei due soggetti sono titolari.

Ne consegue che, dal momento che all'usufruttuario spetta l'uso ed il godimento della cosa, si deve a lui lasciare la responsabilità e l'onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione ed il godimento dell'immobile nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva; di contro, si devono riservare al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione dell'immobile, in quanto le stesse afferiscono alla nuda proprietà.

La sentenza n. 22703/15 della sez. II della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.

Facebook: il post offensivo è reato

Con sentenza 1 marzo 2016 , n. 8328, la sezione quinta della Corte di Cassazione ha affermato che l'inserimento su Facebook di un post diffamatorio integra la fattispecie di diffamazione aggravata ex art. 595, 3° comma, cod. pen.

La pronuncia si inserisce all'interno di un orientamento consolidato, secondo cui il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (cfr. Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126), sussistendo, in tal caso, l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (cfr. altresì sul punto, Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008).

Per comune esperienza, evidenzia la Suprema Corte, "bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015)".

Per tale ragione "la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p.p., comma (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015)".

Nella fattispecie la condotta consisteva nell'aver pubblicato sul proprio profilo Facebook alcune frasi associandole all'immagine della persona, tra cui - "...per pararsi il culo, il parassita è capace anche di questo", con associata immagine del R. F.;- "... eroe del risanamento, o parassita del sistema clientelare? Quando i cialtroni diventano parassiti, vengono sputtanati dai giornali... ", con associata immagine del R. F.;- "... devo andare a pescare, mi serve un verme, quale mi consigliate ?", con associata immagine del R. F.;- "... io la farei mangiare a quel parassita di R. F., che vale quanto una fava masticata,..- ...R. F. è solo un mercenario ultra-pagato, che non gli frega un cazzo dei vulnerabili, tanto lui, al mese, lo stipendio lo prende....".

La sentenza 1 marzo 2016 , n. 8328, della  Corte di Cassazione, sez. V, è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ 

Responsabilità civile: della "truffa del bancomat" potrebbe rispondere anche la banca

Con sentenza n. 806 del 19 gennaio 2016 la Sezione I della Corte di Cassazione si è occupata di un caso di sottrazione di scheda bancomat mediante manomissione dello sportello bancario - c.d. ^truffa del bancomat^ - con successivi ampi prelievi dal conto del cliente, valutando i possibili profili di corresponsabilità della banca.

La fattispecie è nota.

Un cittadino si reca allo sportello bancomat della propria banca per effettuare un prelievo, ma questo trattiene la sua carta visualizzando sullo schermo l'avviso "carta illeggibile" e successivamente "sportello fuori servizio". Ingenuamente accetta l'aiuto di passante che così carpisce il pin della carta. Segnala immediatamente l'accaduto al vice direttore della filiale, il quale gli consiglia di tornare il giorno seguente per il recupero della carta. Ma il giorno seguente la carta non si trova e il cittadino scopre che in quello stesso giorno e in quello precedente ignoti avevano effettuato consistenti prelievi dal suo conto corrente. L'evento viene comunicato per iscritto al vice direttore e viene sporta regolare denuncia.

Il cittadino chiede allora alla banca di essere risarcito per il danno subito, ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettano la sua domanda, attribuendogli la negligenza di aver digitato il codice pin sotto gli occhi del truffatore, senza poi tempestivamente attivare il blocco, nonché di aver dato comunicazione solo verbale al vice direttore senza far menzione della presenza di un terzo.

Ricorrendo in Cassazione, il cittadino evidenzia come le pronunce di I e II grado non avessero preso in considerazione le negligenze della banca, e segnatamente:
- una condotta totalmente omissiva, in violazione dell'art. 1176, c. 2, c.c., a fronte della segnalazione immediatamente fatta dal cliente;
- la mancata messa in opera di strumenti idonei a garantire gli impianti da manomissione, dovendo rispondere, in mancanza, dei relativi rischi;
- la mancata attivazione a fronte di prelievi ripetuti e per importi superiori al plafond giornaliero contrattualmente previsto.

La Corte di Cassazione accoglie l'impostazione del ricorrente e censura la sentenza della Corte d'Appello per non aver valutato il comportamento della banca secondo il parametro della diligenza professionale qualificata ex art. 1176, c. 2, c.c.

Poiché lo stesso articolo, tuttavia, non specifica quale sia la misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, è compito del Giudice verificare in concreto quanta diligenza avrebbe dovuto avere la banca sia nell'esercizio dell'obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico, sia nell'attivazione di misure idonee a fronte dell'immediata, seppur verbale, notizia dell'accaduto, nonché di prelievi largamente eccedenti il plafond pattuito.  

Da ciò la cassazione con rinvio della sentenza di II grado.

La sentenza n. 806 del 19 gennaio 2016 della Sezione I della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Incendio in un capannone: il conduttore non risponde se è provata la causazione da parte di un terzo, anche se ignoto

Con sentenza n. 25221 del 15 dicembre 2015 la Sezione III della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. nella particolare fattispecie dell'incendio di un capannone.

Riconoscendo il principio della presunzione di colpa a carico del conduttore, il quale può liberarsi della responsabilità oggettivamente attribuitagli dalla norma solo dimostrando che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, la Corte ritiene non sufficiente a tal fine l'avvenuta esclusione della sua responsabilità in sede penale.

Tale circostanza, sostiene la Corte, non comporta di per sé l'identificazione della causa dell'incendio, occorrendo che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.

Riprendendo un precedente in tal senso (Cass. n. 15721/15), secondo il Collegio, ciò che rileva ai fini della prova liberatoria è l'accertamento, secondo gli standards probatori del nesso eziologico propri del procedimento civile, improntati al "più probabile che non", che l'incendio sia ascrivibile ad un terzo, non essendo invece rilevante che si conosca la sua identità.

Diversamente ragionando, prosegue la Corte, il conduttore verrebbe a rispondere non di un inadempimento contrattuale (mancata o difettosa custodia e vigilanza sulla cosa locata), ma dell'insuccesso dell'attività di indagine, il cui compimento e la cui responsabilità non gravano su di lui. 

In altre parole, il caso fortuito, e dunque la dimostrazione della non imputabilità dell'incendio al conduttore ex art. 1588 c.c., è configurato già solo con l'accertamento positivo dell'origine dell'incendio in una causa comunque non imputabile al conduttore, senza che rilevi la mancata identificazione del terzo responsabile.

La pronuncia n. 25221 del 15 dicembre 2015 della Sezione III della Corte di Cassazione, nonché i precedenti richiamati, sono rintracciabili sul sito della Corte all'indirizzo  http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/..


Nascita indesiderata: risarcibilità del danno

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 25767 del 22/12/2015, sulla responsabilità medica per nascita indesiderata, a risoluzione di contrasto giurisprudenziale, , hanno affermato che:

a) la madre ha l'onere di provare la volontà abortiva, ma può assolvere a suddetto onere anche mediante presunzioni semplici;
b) il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il danno da "vita ingiusta", poiché il nostro ordinamento ignora il "diritto a non nascere se non sano".

La sentenza Sezioni Unite  n. 25767 del 22/12/2015 della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.

Divorzio: niente mantenimento per il figlio maggiorenne fuoricorso all'Università

Per giurisprudenza consolidata il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure che, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.

Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la sezione I della Corte di Cassazione con sentenza n. 1858 del 1 febbraio 2016 ha confermato la revoca dell'assegno di mantenimento disposta dalla Corte d'Appello dopo aver evidenziato come i coniugi avessero dato ai propri figli l'opportunità di frequentare l'Università.

Entrambi fuoricorso, avevano dimostrato di non averne tratto alcun profitto.

Da ciò il venir meno della ratio del mantenimento.

La sentenza n. 1858 del 1 febbraio 2016 della Sezione I della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo  http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Perchè le ricorrenze servono. Auguri per un 2016 ricco di soddisfazioni

Perché le ricorrenze servono: a commemorare oppure a rinnovare. Occasioni di memoria e di speranza, per tornare indietro con gli occhi e la mente. Oppure, al contrario, per proiettarci in avanti.

Ilvo Diamanti


Nel 2015 abbiamo pubblicato 45 newsletter, indirizzate a 358 iscritti alla mailing list. Il blog #pa è stato visitato da 11.671 utenti unici per 14.981 sessioni, per 22.074 pagine visualizzate. Il sito è stato visitato da 28.745 utenti unici in 34.305 sessioni, per 48.775pagine visualizzate. Al blog dedicato al diritto amministrativo (#pa), abbiamo affiancato un blog dedicato al diritto civile (#civis). Abbiamo organizzato un incontro di formazione dedicato alla legge della Regione Lombardia sul consumo di suolo, pubblicato sul sito articoli di dottrina e aggiornato i materiali esistenti, supportato un evento culturale.  Nel 2016 lanceremo un servizio di condivisione della newsletter via WhatsApp. 

Facciamo tutto questo anche grazie alle vostre segnalazioni e agli stimoli che ci inviate.

A tutti voi un augurio per un sereno S. Natale e un 2016 ricco di soddisfazioni!  

Avv. Antonio Spallino
Avv. Lorenzo Spallino
Avv. Barbara Casillo
Avv. Alice Galbiati


Auguri di Buone Feste

Auguri di Buone Feste

Chiusura festività natalizie

Nell'augurare a tutta la Clientela un sereno Natale e nuovo anno ricco di soddisfazioni, comunichiamo le aperture/chiusure dello Studio nel periodo natalizio:

  • 24 dicembre: studio chiuso
  • 28, 29 e 30 dicembre: studio aperto;
  • dal 31 dicembre al 6 gennaio: studio chiuso.
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