La sentenza n. 18661 del 22/09/2015 , sez. II della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
Condominio: legittimità della posizione di tubature nel sottosuolo dell'aia comune
La sentenza n. 18661 del 22/09/2015 , sez. II della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
Condominio: illegittima l'assegnazione in via esclusiva di parcheggi nell'area comune
Con la sentenza n. 11034 del 27 maggio 2016 la Sezione Seconda della Corte di Cassazione affronta la questione della legittimità di una delibera condominiale, presa a semplice maggioranza, che disciplina il godimento di uno spazio comune - una parte dell'area di cortile - beneficiando alcuni condomini a svantaggio di altri.
Nel caso di specie, la delibera aveva concesso l'utilizzazione esclusiva di alcune piazzole per il parcheggio dei veicoli a dei condomini, impedendo, di fatto, agli altri l'utilizzazione di quella parte di cortile comune.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità della delibera, giacché non adottata all'unanimità, mentre la Corte d'Appello aveva ritenuto valida la deliberazione a semplice maggioranza ex art. 1136 c.c.
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo in linea di principio la correttezza dell'affermazione del Giudice di secondo grado, ne limita la portata ai casi in cui tale deliberazione regolamenti un uso ed un godimento nel senso di disporre una innovazione diretta al miglioramento, all'uso più comodo, o al maggior rendimento delle cose comuni a norma dell'art. 1120, c. 1, c.c.
Secondo la Corte è lo stesso art. 1120 c.c. a marcare il limite che si frappone all'attuazione di innovazioni che abbiano un diverso effetto: il secondo (ora quarto) comma dell'articolo prevede infatti che siano vietate le innovazioni "che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino".
Il divieto ha proprio lo scopo di evitare che il singolo condomino veda contrarsi il suo diritto di godere, entro i limiti della propria quota, di parti del condominio che sono comuni, e quindi destinate alla fruizione collettiva.
Sulla scorta di tali considerazioni il Collegio afferma che l'assegnazione in via esclusiva e per un tempo indefinito di posti macchina all'interno di un'area condominiale è illegittima, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune.
L'assegnazione è dunque di per sé lesiva di un uso e godimento paritario del bene: uso e godimento che va apprezzato sulla scorta di un'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto tra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesse da parte dei partecipanti al condominio.
La delibera viene dunque dichiarata nulla, giacché approva una utilizzazione particolare del bene comune che reca pregiudizio ai coesistenti diritti altrui.
La sentenza n. 11034 del 27 maggio 2016 è reperibile sul sito della Corte di Cassazione a questo indirizzo.
Infiltrazioni dal lastrico solare: per le SS.UU. rispondono sia il proprietario che il condominio
Innovando parzialmente un proprio precedente risalente al 1997 (SS.UU. n. 3672/1997), i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che
"allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio".
In altre parole, quando il lastrico è di proprietà o uso esclusivo di uno di un condomino, per la parte apparente, e quindi per la superficie, costituisce oggetto dell'uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto; per l'altra parte, e segnatamente per la parte strutturale sottostante, costituisce cosa comune, in quanto contribuisce ad assicurare la copertura dell'edificio o di parte di esso.
Per tali motivi la responsabilità dei danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana all'appartamento sottostante deve essere attribuita in via concorrente al proprietario (o usuario) esclusivo e all'intero condominio.
Ciò, tuttavia, in proporzioni ed in virtù di titoli diversi.
Quanto al proprietario (o usuario) esclusivo, la Suprema Corte attribuisce ad esso la qualità di custode del lastrico solare, del quale è responsabile in conformità al disposto dell'art. 2051 c.c.; quanto al condominio, la funzione di copertura dell'intero edificio (o di parte dello stesso) svolta dal lastrico, determina in capo all'amministratore il dovere di eseguire tutti i controlli che si rendano necessari alla conservazione delle parti comuni, in conformità al disposto dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., e in capo all'assemblea il dovere di provvedere alle opere di manutenzione di carattere straordinario, in virtù del contenuto dell'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.
La misura della responsabilità di ciascuno è poi stabilita dall'art. 1126 c.c., che, in tema di ripartizione delle spese di riparazione e ricostruzione, le imputa per un terzo al proprietario (o usuario) esclusivo del lastrico e per i restanti due terzi al condominio.
Ovviamente è fatta salva la prova da parte di quest'ultimo dell'imputazione del danno alla condotta colpevole del solo proprietario o del titolare del diritto esclusivo.
La soluzione, nel concreto, non diverge da quella del 1997, che già aveva distribuito la responsabilità nelle quote del terzo per il condominio e dei due terzi per il singolo proprietario-usuario.
All'epoca, tuttavia, diverso era l'inquadramento normativo che la Corte aveva effettuato.
Piuttosto che far riferimento al disposto dell'art. 2051 c.c., ed al generale principio del neminem laedere, i Giudici di Piazza Cavour avevano ricollegato la responsabilità in parola alla titolarità del diritto reale, configurandola quale immediata conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di conservare le parti comuni, posto a carico dei singoli condomini ex art. 1123, comma 1, c.c. e del titolare della proprietà superficiaria e dell'uso esclusivo ex art. 1126 c.c.
La giurisprudenza successiva non si era tuttavia uniformata all'impostazione data dalla Corte, essendosi registrate alcune decisioni che riconducevano tale responsabilità nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
Da ciò la nuova rimessione alle Sezioni Unite e la sentenza in commento.
La riconduzione di tale tipologia di danno nell'alveo della responsabilità civile comporta l'applicabilità alla fattispecie di tutte le norme in tema di responsabilità extracontrattuale, comprese quelle relative ai termini di prescrizione, nonché all'imputazione della responsabilità.
Conseguentemente potrà ritenersi responsabile esclusivamente il soggetto che risultava titolare del diritto di proprietà o dell'uso esclusivo del lastrico al momento del verificarsi del danno, escludendo l'eventuale acquirente successivo.
Trovano inoltre applicazione il principio della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e l'intera disciplina dell'art. 2051 c.c. per quanto concerne i limiti alla esclusione della responsabilità del custode.
La sentenza n. 9449 del 10 maggio 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sentenze.page
Carta di credito: obbligo di custodia e di denuncia tempestiva alla banca in caso di furto
In particolare, la Corte ritiene, nel caso di specie, che fosse accertato un grave inadempimento del cliente alle obbligazioni nei confronti dell'Istituto di Credito.
In particolare il titolare della carta di credito:
- non aveva diligentemente custodito la carta di credito nella palestra ove aveva esercitato attività motoria, tanto da subirne il furto;
- non aveva diligentemente verificato il perdurante possesso della stessa carta , tanto da essersi accorto del furto solo nella giornata successiva ;
- non aveva tempestivamente avvisato la banca dell'avvenuta perdita di possesso.
In conseguenza delle circostanze sopra esposte, l'Istituto di emissione è legittimato a contestare al titolare della carta una colpa, facendogli corrispondere un importo pari agli acquisti effettuati dal ladro nelle more della denuncia.
La sentenza n. 6751 del 07 aprile 2016 della Sezione I della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Siti web degli avvocati: il nuovo art. 35 del Codice Deontologico
Il nuovo art. 35 recita:
«Art. 35 - Dovere di corretta informazione».
1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti nè equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorchè questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.»La modifica è volta a chiarire la portata della norma deontologica, aprendo alla libertà dei canali comunicativi (tramite l’inciso “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”), ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web che la “vecchia” versione vietava nel caso di re-indirizzamento e/o in caso di contenuti di natura commerciale e/o pubblicitaria.
Qualsiasi mezzo è dunque ammesso (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale e rispettando i principi cardine della professione di dignità e decoro.
Info: http://www.codicedeontologico-cnf.it/?tag=35-ncdf
Appalto: i difetti relativi all'isolamento acustico possono costituire gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c.
Come chiarito dal Tribunale, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di difetto di costruzione ricomprende anche alterazioni che non investono parti essenziali dell'immobile, ma quegli elementi secondari o accessori funzionali all'impiego duraturo dell'opera e tali peraltro da incidere in modo considerevole sul godimento dell'immobile.
Sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, che ha constatato l'idoneità di tali difetti a pregiudicare in modo sensibile il godimento e la utilizzazione delle unità abitative, e dunque ad incidere sulla funzione abitativa del bene, il Giudice ha condannato appaltatore, progettista, direttore dei lavori e tecnici incaricati di predisporre la relazione sui requisiti acustici dell'immobile al risarcimento del danno.
Se l'alunno cade in palestra, anche esterna alla scuola, la responsabilità è sempre dell'Istituto scolastico
Nudo proprietario ed usufruttuario: ripartizione delle spese
Facebook: il post offensivo è reato
La pronuncia si inserisce all'interno di un orientamento consolidato, secondo cui il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (cfr. Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126), sussistendo, in tal caso, l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (cfr. altresì sul punto, Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008).
Per comune esperienza, evidenzia la Suprema Corte, "bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015)".
Per tale ragione "la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p.p., comma (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015)".
Nella fattispecie la condotta consisteva nell'aver pubblicato sul proprio profilo Facebook alcune frasi associandole all'immagine della persona, tra cui - "...per pararsi il culo, il parassita è capace anche di questo", con associata immagine del R. F.;- "... eroe del risanamento, o parassita del sistema clientelare? Quando i cialtroni diventano parassiti, vengono sputtanati dai giornali... ", con associata immagine del R. F.;- "... devo andare a pescare, mi serve un verme, quale mi consigliate ?", con associata immagine del R. F.;- "... io la farei mangiare a quel parassita di R. F., che vale quanto una fava masticata,..- ...R. F. è solo un mercenario ultra-pagato, che non gli frega un cazzo dei vulnerabili, tanto lui, al mese, lo stipendio lo prende....".
La sentenza 1 marzo 2016 , n. 8328, della Corte di Cassazione, sez. V, è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Responsabilità civile: della "truffa del bancomat" potrebbe rispondere anche la banca
La fattispecie è nota.
Un cittadino si reca allo sportello bancomat della propria banca per effettuare un prelievo, ma questo trattiene la sua carta visualizzando sullo schermo l'avviso "carta illeggibile" e successivamente "sportello fuori servizio". Ingenuamente accetta l'aiuto di passante che così carpisce il pin della carta. Segnala immediatamente l'accaduto al vice direttore della filiale, il quale gli consiglia di tornare il giorno seguente per il recupero della carta. Ma il giorno seguente la carta non si trova e il cittadino scopre che in quello stesso giorno e in quello precedente ignoti avevano effettuato consistenti prelievi dal suo conto corrente. L'evento viene comunicato per iscritto al vice direttore e viene sporta regolare denuncia.
Il cittadino chiede allora alla banca di essere risarcito per il danno subito, ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettano la sua domanda, attribuendogli la negligenza di aver digitato il codice pin sotto gli occhi del truffatore, senza poi tempestivamente attivare il blocco, nonché di aver dato comunicazione solo verbale al vice direttore senza far menzione della presenza di un terzo.
Ricorrendo in Cassazione, il cittadino evidenzia come le pronunce di I e II grado non avessero preso in considerazione le negligenze della banca, e segnatamente:
- una condotta totalmente omissiva, in violazione dell'art. 1176, c. 2, c.c., a fronte della segnalazione immediatamente fatta dal cliente;
- la mancata messa in opera di strumenti idonei a garantire gli impianti da manomissione, dovendo rispondere, in mancanza, dei relativi rischi;
- la mancata attivazione a fronte di prelievi ripetuti e per importi superiori al plafond giornaliero contrattualmente previsto.
La Corte di Cassazione accoglie l'impostazione del ricorrente e censura la sentenza della Corte d'Appello per non aver valutato il comportamento della banca secondo il parametro della diligenza professionale qualificata ex art. 1176, c. 2, c.c.
Poiché lo stesso articolo, tuttavia, non specifica quale sia la misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, è compito del Giudice verificare in concreto quanta diligenza avrebbe dovuto avere la banca sia nell'esercizio dell'obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico, sia nell'attivazione di misure idonee a fronte dell'immediata, seppur verbale, notizia dell'accaduto, nonché di prelievi largamente eccedenti il plafond pattuito.
Da ciò la cassazione con rinvio della sentenza di II grado.
La sentenza n. 806 del 19 gennaio 2016 della Sezione I della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/